Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 16/07/1969 (Rv. 342225 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*
In tema di liquidazione delle spese e degli onorari il ricorso per Cassazione per asserita violazione delle tariffe, e inammissibile ove non siano specificati gli errori che siano stati commessi e le voci della tariffa che sarebbero state violate. (Conf.3978-68 mass 337547 3271-68 mass 336238 1962-67 mass 328944).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)