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Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 16/07/1969 (Rv. 342225 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342225-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*

In tema di liquidazione delle spese e degli onorari il ricorso per Cassazione per asserita violazione delle tariffe, e inammissibile ove non siano specificati gli errori che siano stati commessi e le voci della tariffa che sarebbero state violate. (Conf.3978-68 mass 337547 3271-68 mass 336238 1962-67 mass 328944).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)