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Sez. 2, Sentenza n. 2792 del 03/08/1968 (Rv. 335433 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE- MINIMI SALARIALI - UTILIZZABILITA DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI NON VINCOLANTI LE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVARE L'ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI.*
Stato
decisa il 1968-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335433-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE- MINIMI SALARIALI - UTILIZZABILITA DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI NON VINCOLANTI LE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVARE L'ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI.*

Nello stabilire l'adeguatezza della retribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.36 della Costituzione della Repubblica, il giudice del merito non puo escludere senz'altro l'applicabilita dei contratti postcorporativi soltanto sulla base di aprioristiche considerazioni relative alla non vincolativita degli stessi nei confronti delle parti del rapporto individuale di lavoro. Se e vero, infatti, che l'utilizzazione delle norme contrattuali collettive postcorporative non ancora rese obbligatorie erga omnes costituisce facolta e non Obbligo del giudice di merito al fine di stabilire l'adeguatezza o meno della retribuzione percepita dal lavoratore, e altresi vero che il predetto giudice deve, allora, basarsi su criteri diversi e dare ragione del suo diverso apprezzamento, non potendo senz'altro respingere la domanda del lavoratore di adeguamento della propria retribuzione sul semplice rilievo della inapplicabilita dei contratti collettivi per la mancata prova dell'adesione delle parti alle relative associazioni di categoria. (Conf. 2382-66, massima n. 324619).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)