Sez. 6, Sentenza n. 10906 del 06/03/2013 Cc. (dep. 07/03/2013) Rv. 254418 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Misure cautelari - Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Nozione - Mancanza assoluta di motivazione e motivazione meramente apparente - Deducibilità - Sussistenza - Illogicità della motivazione - Deducibilità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere proposto per l'inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)