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Sez. 5, Sentenza n. 35532 del 25/06/2010 Cc. (dep. 01/10/2010) Rv. 248129 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Violazione di legge - Nozione - Mancanza assoluta di motivazione e motivazione meramente apparente - Riconducibilità - Sussistenza - Illogicità della motivazione - Riconducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248129-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

In tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)