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Sez. 2, Sentenza n. 1257 del 19/04/1969 (Rv. 339889 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GIUSTA CAUSA - CARATTERI - VALUTAZIONE - CRITERI - INDICAZIONE SUCCESSIVA DI FATTI NON CONTESTATI AL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO - IMPOSSIBILITA - INFRAZIONI RIPETUTE - PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA - APPLICAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1969-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339889-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GIUSTA CAUSA - CARATTERI - VALUTAZIONE - CRITERI - INDICAZIONE SUCCESSIVA DI FATTI NON CONTESTATI AL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO - IMPOSSIBILITA - INFRAZIONI RIPETUTE - PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA - APPLICAZIONE - CRITERI.*

La giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro deve avere una consistenza obiettiva e deve essere obiettivamente valutata nella sua gravita dal giudice al fine di stabilire se essa sia stata veramente tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria di quel rapporto. I fatti non contestati al lavoratore al momento del licenziamento o ad esso successivi non possono essere ulteriormente indicati come giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro. Tale principio C.d. 'di immediatezzĂ  va applicato con criterio di relativita nel caso di ripetute infrazioni, poiche, se puo essere, talvolta, provvisoriamente tollerata una singola infrazione, puo, invece, non essere piu compatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro la continua o frequente violazione delle norme di fedelta o disciplina del lavoratore. (V. 2688-68, massima n.335239 1201-67, massima n.327672 939-67, massima n. 327169 1856-66, massima n. 323624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)