diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 775 del 20/03/1974 (Rv. 368637 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCUSA CONTESTATA - IMMUTABILITA - LIMITI - ULTERIORI FATTI CONFERMATIVI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368637-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCUSA CONTESTATA - IMMUTABILITA - LIMITI - ULTERIORI FATTI CONFERMATIVI - AMMISSIBILITA.*

In tema di recesso per giusta causa da parte del datore di lavoro, il principio dell'immutabilita dell'accusa contestata nella lettera di licenziamento se impedisce di attribuire rilievo ad altre mancanze, ove quella addebitata non risulti fondata, non preclude la valutazione di altri fatti attribuiti al dipendente, quando essi non vengano considerati come cause autonome del recesso, ma soltanto come mere circostanze confermative del fatto contestato e della sua gravita. (Conf 3027'67, mass n 330763; 1856'66, mass n 323624; (V 1257'69, mass n 339889; 582'68, mass n 331701).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)