Sez. 2, Sentenza n. 1856 del 12/07/1966 (Rv. 323624 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE NON CONTESTATE - LEGITTIMITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE NON CONTESTATE - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Il principio dell'immutabilita della causa contestata nella lettera di licenziamento, se impedisce di attribuire rilievo ad altre mancanze, ove quella addebitata nella cennata dichiarazione non risulti fondata, non preclude la valutazione di altri fatti attribuiti al dipendente, quando essi non vengano considerati come cause autonome del recesso, ma soltanto, come mere circostanze confermative del fatto contestato e della sua gravita. (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto che il licenziamento in tronco fosse pienamente giustificato dal rifiuto del lavoratore di eseguire un ordine del capo reparto, aggiungendo che la gravita di tale episodio era confermata dal successivo contegno tenuto dal dipendente e non contestato dalla lettera di recesso, dal quale emergeva che il rifiuto di obbedienza era stato determinato soltanto da malanimo ed antipatia verso il superiore gerarchico. La Corte regolatrice ha confermato tale pronunzia, enunciando i principi di cui in massima). (Conf 3419/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)