Sez. 3, Sentenza n. 4553 del 18/04/1997 Ud. (dep. 16/05/1997) Rv. 207633 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Nozione di scarico.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il termine scarico non va interpretato in senso riduttivo, poiché, sulla base del testo normativo, si riferisce a qualsiasi versamento, immissione o deposizione di sostanze inquinanti di "qualsiasi tipo" (liquido, solido o fangoso) in un recapito naturale, indipendentemente dal modo, eventualmente episodico, in cui avviene. È, pertanto, del tutto irrilevante che alle acque utilizzate nel ciclo produttivo siano mescolate anche quelle di altra natura, ma ricollegabili all'esercizio dell'impianto, perché solo quelle non riconducibili, neppure occasionalmente, a tale attività sono estranee al concetto di scarico. Ne consegue che in esso tecnicamente rientrano anche le acque dei servizi igienici dell'insediamento produttivo, che siano convogliate unitariamente a quelle della produzione in unico recapito.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)