Sez. 3, Sentenza n. 13376 del 10/11/1998 Ud. (dep. 18/12/1998) Rv. 212541 - 01
ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico - Nozione.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per scarico si deve intendere il liquido (o comunque la sostanza convogliabile tramite condotta) che in qualsiasi modo e per qualsiasi causa proviene dall'insediamento e confluisce nel corpo recettore; vale a dire il refluo nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)