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Sez. L, Sentenza n. 3737 del 09/06/1981 (Rv. 414374 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE DELL'AFFITTUARIO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DELL'AFFITTUARIO MEDESIMO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1981-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414374-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE DELL'AFFITTUARIO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DELL'AFFITTUARIO MEDESIMO - OGGETTO.*

A norma dell'art 1, comma terzo, legge 25 giugno 1949 n 353, modificato dall'art 25 comma primo, legge 11 febbraio 1971 n 11, il diritto alla proroga legale spetta all'affittuario che coltivi il fondo locato con il lavoro proprio e della propria famiglia, purche tale forza lavoro costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita di coltivazione del fondo. Consegue che l'affittuario che intenda avvalersi della proroga deve provare sia la concreta attivita di coltivatore da lui esercitata sul fondo, e sia la sussistenza della forza lavorativa, propria e familiare, nella misura minima prescritta. (Conf 2320/80, mass n 406005; (Conf 990/80, mass n 404425).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1 com. 3, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)