Sez. L, Sentenza n. 990 del 12/02/1980 (Rv. 404425 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - APPLICABILITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - APPLICABILITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AFFITTUARIO - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
A norma dell'ultimo comma dell'art 1 della legge 25 giugno 1949 n 353, sulla proroga dei contratti agrari, l'affittuario che voglia avvalersi della proroga legale deve provare che egli accudisce personalmente ed abitualmente alla coltivazione del fondo locato e che la forza lavorativa del lavoro proprio e della sua famiglia costituisca un terzo di quella necessaria alle normali necessita di coltivazione del fondo. L'accertamento compiuto dal giudice del merito circa la sussistenza o meno degli anzidetti requisiti e incensurabile in Sede di legittimita, ove sia correttamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)