Sez. L, Sentenza n. 2320 del 11/04/1980 (Rv. 406005 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE DELL'AFFITTUARIO - CONDIZIONI - FORZA LAVORATIVA DELL'AFFITTUARIO E DELLA PROPRIA FAMIGLIA - NOZIONE - ATTIVITA DI MERA DIREZIONE DELL'AZIENDA SVOLTA DAL CAPO O DA UNO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA - INCLUSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE DELL'AFFITTUARIO - CONDIZIONI - FORZA LAVORATIVA DELL'AFFITTUARIO E DELLA PROPRIA FAMIGLIA - NOZIONE - ATTIVITA DI MERA DIREZIONE DELL'AZIENDA SVOLTA DAL CAPO O DA UNO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA - INCLUSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
A norma dell'art 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949 n 353, modificato dall'art 25 della legge 11 febbraio 1971 n 11, il diritto alla proroga legale spetta ad ogni affittuario il quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole e della circostanza che il lavoro della donna deve essere considerato equivalente a quello dell'uomo. In tale concetto di forza lavorativa rientra anche quella che si esplica da parte del capo o da uno dei componenti la famiglia colonica in una attivita di mera direzione dell'azienda agricola, quando la stessa sia di dimensioni tali da richiedere, accanto all'attivita meramente esecutiva e materiale anche quella di grado piu elevato, rivolta al coordinamento dei vari fattori della produzione. Pertanto il giudice del merito non puo negare il diritto alla proroga per il fatto che il capo della famiglia colonica si limita ad espletare nella conduzione del fondo una attivita di direzione delle lavorazioni, senza specificare in qual modo tale attivita si estrinsecasse in connessione di diretto ed immediato inserimento nelle modalita di espletamento di tali lavorazioni, in relazione anche al tipo delle colture praticate nel fondo stesso e dei mezzi animali e meccanici dei quali egli poteva proficuamente avvalersi, mentre e irrilevante, al fine di escludere la qualifica di coltivatore diretto la circostanza che lo stesso abbia ottenuto il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita. (V 531/70, mass nn 345582, 345583; (V 3329/69, mass n 343384).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)