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Sez. L, Sentenza n. 13113 del 08/09/2003 (Rv. 566658 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Morte dell'autore del fatto - Cessazione della materia del contendere - Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566658-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Qualora si verifichi in corso del giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere, essa dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poiché è in relazione a tale decisione - ed in considerazione della domanda originariamente formulata - che va valutato tale interesse (nel caso di specie, essendo intervenuta la morte del soggetto a cui era stata irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa, fatto sopravvenuto da cui discende l'estinzione dell'obbligazione gravante sull'autore del fatto, in quanto intrasmissibile agli eredi, ed anche di quella gravante sull'obbligato solidale, la S.C. ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nei confronti di entrambi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)