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Sez. 1, Sentenza n. 15852 del 12/11/2002 (Rv. 558864 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Decreto della corte d'appello - Motivazione - Requisiti - Vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione (art. 360, numero 5, cod. proc. civ.) - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558864-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il decreto con cui la corte di appello si pronuncia, all'esito di un procedimento camerale snello e particolarmente sollecito, sulla domanda di equa riparazione proposta dall'interessato in caso di violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur avendo sotto il profilo sostanziale la funzione decisoria propria della sentenza, e pur dovendo perciò essere fornito di motivazione in ordine ai punti decisivi della controversia, conserva il carattere formale di decreto, in conseguenza del quale detta motivazione ben può essere soltanto sommaria, per cui è sufficiente che essa consenta di identificare i punti salienti della controversia, come prospettati dalle parti o rilevati d'ufficio, e dia conto delle linee portanti del ragionamento svolto dal giudice nell'affrontare tali punti, senza necessariamente ricostruire in dettaglio ogni passaggio logico di tali ragionamenti. Ne deriva che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di detto decreto, ai sensi dell'art. 360, numero 5, cod. proc. civ., in tanto potrà ritenersi in concreto sussistente in quanto nemmeno per grandi linee e neanche dall'insieme delle indicazioni espresse nel provvedimento sia possibile individuare, rispetto ad un punto decisivo della controversia, una qualche motivazione, o questa risulti palesemente incoerente con la "ratio decidendi" enunciata in altre parti del medesimo provvedimento, o sia spiegata in maniera così inadeguata da non permettere neppure l'individuazione del principio logico che su quel punto ha ispirato la decisione. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che, in presenza di un prolungamento abnorme per inattività dei tempi del processo, come tale evidenziato e quantificato dal giudice dell'equa riparazione, il decreto impugnato fosse carente di motivazione solo perché non era stato specificato entro quali limiti di tempo l'inattività sarebbe stata invece spiegabile o ragionevole).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)