Sez. 3, Sentenza n. 10065 del 13/07/1995 Ud. (dep. 30/09/1995) Rv. 202961 - 01
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Locali ed esercizi di produzione vendita e consumo - Autorizzazioni sanitarie | Gestione di cucina in casa di cura e ospedale - Autorizzazione ex art. 2 legge n. 283 del 1962 - Necessità - Autorizzazione rilasciata sul piano impiantistico all'ospedale - Sufficienza - Esclusione - Ragione.
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Locali ed esercizi di produzione vendita e consumo - Autorizzazioni sanitarie
Qualsiasi attività di produzione, preparazione e confezionamento di cibi o sostanze alimentari dirette a terzi, che esuli dall'ambito meramente familiare, necessita dell'autorizzazione sanitaria prescritta dall'art. 2 legge 30 aprile 1962, n. 283. Tale autorizzazione è richiesta anche per esercitare la gestione di una cucina in una casa di cura e in un ospedale, né può ritenersi implicitamente contenuta nell'autorizzazione rilasciata sul piano impiantistico all'ospedale nei cui locali la cucina è ubicata. Questa ultima autorizzazione, invero, non è finalizzata alla tutela dell'interesse riferito all'integrità igienico-sanitaria degli alimenti: tutela che deve riguardare, con il massimo rigore, la preparazione di cibi destinati ad alimentare persone ammalate.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)