Sez. 2, Sentenza n. 15684 del 11/07/2006 (Rv. 592058 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Amministratore - Potere di agire in giudizio nei confronti di un comunista in rappresentanza degli altri - Configurabilità - Esclusione - Amministratore di condominio - Poteri eccezionali ex art. 1131 cod. civ. - Attribuzione in via analogica all'amministratore della comunione - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE
L'amministratore della comunione, anche se nominato giudiziariamente ai sensi dell'art. 1105 cod. civ., è privo della legittimazione ad agire in giudizio nei confronti di uno dei comunisti in rappresentanza degli altri, mancando, in materia di comunione, una disposizione analoga a quella posta, per l'amministratore del condominio, dall'art. 1131 cod. civ., che, in via eccezionale, attribuisce a questi il potere di agire in giudizio sia contro i terzi che nei confronti dei condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)