Sez. U, Sentenza n. 29098 del 28/12/2011 (Rv. 620659 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Giudizio di responsabilità per danno all'immagine - Provvedimento della sezione centrale d'appello che dichiara inammissibile l'istanza di definizione agevolata e quella di nullità - Reclamo ed istanza di revoca presentate avverso tale provvedimento - Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Non è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., avverso l'ordinanza con la quale la Corte dei conti, sezione centrale di appello, nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'immagine - dopo aver dichiarato inammissibile sia l'istanza di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231-233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sia l'istanza di nullità avanzata ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modifiche, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e poi ulteriormente modificato - abbia successivamente dichiarato inammissibili tanto il reclamo quanto l'istanza di revoca avanzati dalla parte contro il precedente provvedimento. Il provvedimento impugnato, infatti, nella specie emanato anche senza i requisiti formali per poter essere ritenuto una sentenza, non definisce in alcun modo il merito e non pregiudica la diversa decisione sulla questione di nullità che la medesima Corte dei conti può eventualmente assumere in sede di decisione definitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 30 n. 3 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 231 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)