Sez. U, Ordinanza n. 14890 del 21/06/2010 (Rv. 613680 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI | Sindacato devoluto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Rispetto dei limiti esterni della giurisdizione - Deduzione di "errores in procedendo" - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Procedimento di definizione agevolata di cui alla legge n. 266 del 2005 - Ammissione e successiva revoca di detta agevolazione - Decisione rientrante nei limiti interni della giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI
In materia di responsabilità amministrativa, il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto Giudice e, in concreto, all'accertamento di vizi che attengano all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio. Ne consegue che rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali "errores in procedendo", quale, ad esempio, la (asserita) violazione, da parte della stessa Corte dei conti, dell'art. 1, commi 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per avere la Sezione giurisdizionale di appello prima ammesso il responsabile di un danno erariale alla procedura di definizione agevolata prevista dalle menzionate norme e, successivamente, revocato il decreto di ammissione, pronunciando, quindi, sul proposto appello.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 232 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 233 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)