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Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 12/05/2011 Ud. (dep. 22/06/2011) Rv. 250628 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Sanatoria - Art. 39 L. n. 724 del 1994 - Costruzione eseguita in zona vincolata - Procedura del silenzio assenso - Esclusione - Preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Necessità.
Stato
decisa il 2011-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250628-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La speciale causa di estinzione del reato paesaggistico introdotta dall'art. 39, comma ottavo, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, è subordinata, in caso di opere eseguite in zona vincolata, al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, non essendo applicabile la procedura del silenzio-assenso, prevista dal comma quarto della richiamata disposizione, in quanto riferibile alla sola ipotesi di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)