Sez. 3, Sentenza n. 11965 del 16/07/1999 Ud. (dep. 20/10/1999) Rv. 214729 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Zone sottoposte a vincolo - Intervento edilizio - Estinzione del reato - Condizioni - Reato urbanistico - Distinzione - Diverse condizioni per l'estinzione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di definizione agevolata delle violazioni edilizie, l'art. 39 ottavo comma Legge n. 724 del 1994 attribuisce efficacia estintiva del reato per la violazione del vincolo, al rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, a loro volta subordinate al conseguimento delle autorizzazioni della Amministrazioni preposte alla tutela; sicché l'ottenimento della concessione in sanatoria ha effetto estintivo speciale in ordine ai reati di cui alle leggi n. 1497 e n. 1089 del 1939 e n. 431 del 1985 e all'art. 734 cod. pen., ma non in ordine al reato urbanistico, contemplato all'art. 20 lett. c) Legge n. 47 del 1985, per la cui estinzione sono sufficienti la presentazione della domanda di condono edilizio, riferibile ad un intervento previsto nella disciplina delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 662 del 1996, ed il versamento dell'oblazione dovuta, diversa da quella autodeterminata.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 8 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., Legge 20/06/1939 num. 1497 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)