Sez. 3, Ordinanza n. 28377 del 13/06/2001 Cc. (dep. 12/07/2001) Rv. 219682 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Fattispecie estintiva ex art.39, comma 8 della L.23 dicembre 1994 n.724 - Applicazione anche al reato ex art.1 sexies del d.l. 27 giugno 1985 n.312 (conv.L.8 agosto 1985 n.431) - Condizioni - Mancato adempimento delle prescrizioni - Conseguenze.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di condono edilizio, la concessione in sanatoria comporta, ai sensi dell'art.39, comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n.724, effetti estintivi anche dei reati attinenti al vincolo paesaggistico, qualora la concessione intervenga prima della sentenza definitiva, ovvero, nel caso essa intervenga dopo il passaggio in giudicato, la revoca dell'ordine di rimessione in pristino; tuttavia, trattandosi di atto sottoposto a condizioni, l'efficacia della sanatoria è subordinata all'adempimento delle prescrizioni in esso contenute, così che in caso di mancato adempimento delle stesse il giudice può dichiarare estinto il solo reato urbanistico e non quello paesaggistico, ovvero, qualora la sentenza sia passata in giudicato, può procedere alla revoca dell'ordine di demolizione ma non anche di quello di rimessione in pristino.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 8 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)