Sez. 6 - L, Ordinanza n. 721 del 18/01/2012 (Rv. 620095 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Aziende operanti nel mezzogiorno - Disciplina ex legge n. 488 del 1999 - Ambito di applicazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai sensi dell'art. 38, commi 5 e 6, della legge n. 488 del 1999, gli sgravi contributivi per le imprese operanti nel mezzogiorno si applicano solo per i lavoratori che concretamente svolgano la loro attività nei territori meridionali e non per quelli che, pur essendo dipendenti dell'azienda operante nei medesimi territori, svolgano effettivamente altrove la loro attività.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1999 num. 488 art. 38 com. 5, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 38 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)