Sez. L, Sentenza n. 18347 del 01/12/2003 (Rv. 568592 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Aziende operanti nel mezzogiorno - Disciplina ex legge n. 488 del 1999 - Ambito di applicazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai sensi dell'art. 38, commi quinto e sesto, l. n. 488 del 1999, gli sgravi contributivi per le imprese operanti nel mezzogiorno si applicano - anche per i periodi antecedenti al primo gennaio 2000 - solo per i lavoratori che concretamente svolgano la loro attività nei territori meridionali e non per quelli che, pur essendo dipendenti dell'azienda operante nei medesimi territori, svolgano effettivamente altrove la loro attività, restando irrilevante se lavorino in regime di trasferta.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1999 num. 488 art. 38 com. 5, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 38 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)