Sez. 5, Sentenza n. 7602 del 24/05/2002 (Rv. 554679 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Aliquote - Determinazione - Competenza della giunta comunale ex art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992, nel testo originario - Portata - Deroga alla disciplina generale dettata dalla legge n. 142 del 1990, sull'ordinamento delle autonomie locali - Violazione dell'art. 128 Cost. - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili, la competenza a deliberare in materia di determinazione delle aliquote era attribuita alla giunta comunale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo originario applicabile "ratione temporis" (poi sostituito dall'art. 3, comma cinquantatreesimo, della legge n. 662 del 1996, con attribuzione della competenza al comune), il quale aveva portata derogatoria, in quanto norma speciale posteriore, della ripartizione delle competenze degli organi del comune delineata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali. Nè a diversa conclusione può giungersi in base al disposto dell'art. 1, comma terzo, di quest'ultima legge, che prevede, "ai sensi dell'art. 128 Cost.", il divieto di introdurre deroghe ai principi della legge stessa "se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni"; né ciò può far sorgere dubbi di violazione della citata norma costituzionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 1, Costituzione art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)