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Sez. 5, Sentenza n. 12436 del 07/07/2004 (Rv. 574244 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Determinazione - Criteri - Fabbricati iscritti in catasto - Applicazione del valore catastale - Legittimità - Valore cosiddetto "contabile" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574244-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, la norma di cui all'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. n.504 del 1992 (secondo la quale, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dal cosiddetto "valore catastale", che risulta dall'applicazione dei moltiplicatori di cui al d.P.R. 131/1986 all'ammontare delle rendite risultanti in catasto) si applica, per la determinazione dell'ICI, tutte le volte in cui l'immobile sia iscritto in catasto, ed a prescindere dalla circostanza che esso, classificabile (come nella specie) nel gruppo catastale D, sia interamente posseduto da un'impresa e distintamente contabilizzato (caso nel quale; ove l'immobile non risulti iscritto in catasto, la determinazione del relativo valore va compiuto sulla base del costo di acquisto, secondo il cd. "valore contabile o di bilancio: art. 5 terzo comma D.Lgs. 504/92 citato), atteso che tali circostanze assumono, appunto, rilievo, ai fini della diversa determinazione dell'entità dell'imposta, solo nell'ipotesi in cui l'immobile non risulti iscritto in catasto.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)