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Sez. 5, Sentenza n. 18541 del 04/12/2003 (Rv. 568650 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Aliquote - Determinazione - Competenza della giunta comunale ex art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992, nel testo originario - Portata - Deroga alla disciplina generale dettata dalla legge n. 142 del 1990, sull'ordinamento delle autonomie locali - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568650-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) ed in materia di determinazione dell'aliquota, l'art. 6, primo comma del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, nella sua formulazione originaria applicabile "ratione temporis", affermava in modo esplicito la competenza della giunta comunale. Tale disposizione, pur non allineata ai criteri di competenza stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, era però di uguale rango gerarchico, quale legge dello Stato, sicché poteva efficacemente derogare a quella anteriore, per incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 delle "preleggi" al codice civile, non avendo evidentemente voluto il legislatore adeguarsi, nel caso (e fino alla modifica poi introdotta con l'art. 3, cinquantatreesimo comma della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entrata in vigore il 1 gennaio 1997), ai suddetti principi generali di ripartizione interna delle competenze comunali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 142 CORTE COST., Preleggi art. 15, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)