Sez. 1, Sentenza n. 1772 del 27/03/1979 (Rv. 398132 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - A CAUSA DI FORZA MAGGIORE - CARATTERE NON TEMPORANEO - NECESSITA - NUOVI FATTI MATURATI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - A CAUSA DI FORZA MAGGIORE - CARATTERE NON TEMPORANEO - NECESSITA - NUOVI FATTI MATURATI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di adozione speciale, qualora il minore risulti preso in cura da congiunti ed abbandonato dai genitori per cause di forza maggiore, quali difficolta economiche, condizioni di salute o di detenzione, la dichiarazione dello stato di adottabilita, ai sensi dell'art 314/4 primo comma cod civ, postula l'accertamento che detta forza maggiore non abbia carattere di temporaneita, in considerazione della necessita di tutelare in via preminente l'interesse del minore stesso a crescere e svilupparsi in ambiente sano ed affettuoso, e, quindi, preferibilmente, nell'ambito della famiglia naturale. Pertanto, il principio in forza del quale, al fine della dichiarazione di adottabilita, occorre fare riferimento alla situazione in atto al momento della dichiarazione medesima, non osta a che, nell'indicata ipotesi, possano spiegare rilievo anche fatti maturati nel corso del giudizio di opposizione, ove questi siano idonei ad evidenziare se la forza maggiore, causativa dell'abbandono, sia o meno cessata, se quell'affidamento a terzi abbia o meno carattere di rimedio provvisorio a cui siano ricorsi i genitori, se gli interessi del minore, in relazione all'eta ed ogni altra circostanza, possano essere o meno meglio tutelati attraverso un suo reinserimento nella famiglia d'origine. (V 5416/77, mass nn 389077, 389078; (V 941/77, mass nn 384557, 384558, 384559).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)