Sez. 1, Sentenza n. 6512 del 03/07/1998 (Rv. 516923 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Istituto della reintegrazione nei diritti di brevetto ex art. 90 D.P.R. n. 1127 del 1939 - Massima diligenza esigibile nel pagamento - Nozione - Fattispecie relativa all'affidamento delle operazioni di pagamento, ad un mandatario.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE
Ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto, disciplinata dall'art. 90 del R.D. n. 1127 del 1939 (come modificato dal D.P.R. n. 338 del 1979), l'onere della massima diligenza esigibile in capo al titolare del brevetto deve essere riscontrato, nel caso in cui le operazioni di pagamento siano state affidate ad un mandatario, valutando anche il comportamento di quest'ultimo, sicché la reintegrazione stessa deve essere negata a fronte di un comportamento del mandatario non improntato al rispetto del suddetto rigoroso criterio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)