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Sez. 1, Sentenza n. 6885 del 20/03/2013 (Rv. 625767 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Reintegrazione nei diritti di brevetto - Diversità dello standard di diligenza richiesto - Incidenza - Limiti.
Stato
decisa il 2013-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625767-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

In materia di brevetto, l'azione di reintegrazione prevista dall'art. 193, comma primo, del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), si differenzia dalla precedente disciplina, contenuta nell'art. 90 del r.d. n. 1127 del 1939 (come modificato dal d.P.R. n. 338 del 1979) per il grado di diligenza richiesta in capo al titolare del brevetto che, nel primo caso, è quella "richiesta dalle circostanze", mentre in precedenza era imposto l'onere della "massima diligenza"; ne consegue che, ove il titolare del brevetto abbia incaricato un mandatario del pagamento richiesto dall'Ufficio brevetti senza preoccuparsi di controllarne l'effettiva esecuzione, non assume rilievo l'inquadramento della condotta nell'una o nell'altra disposizione, trattandosi di un comportamento comunque negligente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 35 art. 193, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)