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Sez. 1, Sentenza n. 8609 del 11/07/1997 Ud. (dep. 24/09/1997) Rv. 208583 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Attinenti solo alla misura della pena - Passaggio in giudicato della sentenza sul punto concernente la responsabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208583-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

Allorché il ricorso per cassazione contenga solo motivi attinenti alla misura della pena, ma non alla colpevolezza dell'imputato, questa, per il principio della formazione progressiva del giudicato, rimane definitivamente accertata, sicché non può essere dichiarata la prescrizione del reato, ove non maturata alla scadenza del termine per proporre ricorso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)