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Sez. 3, Sentenza n. 6662 del 19/07/1997 (Rv. 506177 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno extracontrattuale da fatto illecito - Risarcimento per equivalente pecuniario - Valutazione al momento della liquidazione - Ulteriore danno per il ritardo nel disporre di tale risarcimento, spettante dal momento del danno del fatto illecito - Onere probatorio - Sussistenza - Liquidazione - Criteri - Interessi legali moratori sul capitale rivalutato e con decorrenza dal fatto illecito - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506177-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Al danneggiato da fatto illecito extracontrattuale spetta un risarcimento per equivalente pecuniario, da rapportare al momento della liquidazione; se poi egli dimostra di aver subito un ulteriore pregiudizio per non aver ricevuto tale risarcimento fin dal momento in cui gli spettava, ossia dal fatto illecito, per il corrispondente periodo di ritardo gli spetta una somma a titolo di interessi cosiddetti compensativi, da stabilire in base ai criteri indicati dall'art. 2056 cod.civ., e che perciò non coincide con l'ammontare degli interessi legali sul capitale rivalutato, con decorrenza dal fatto illecito, perché gli interessi legali moratori (art. 1224 cod.civ.) costituiscono una sanzione per il ritardo nel pagamento di un' obbligazione originariamente pecuniaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)