Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 28/11/1995 (Rv. 494850 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e definitivamente rivalutata - Interessi per il ritardato pagamento - Computo - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere computati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e definitivamente rivalutata, allorché è possibile la determinazione con riferimento ai singoli momenti da stabilirsi in concreto secondo le circostanze del caso, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto del danneggiato si incrementa nominalmente in base ai prescelti indici di rivalutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)