Sez. 2, Sentenza n. 12029 del 28/11/1997 (Rv. 510516 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza dalla liquidazione - Estensioni ai crediti di valore.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Il principio operante in caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie in base al quale gli interessi legali accordati al creditore a norma dell'art. 1224 comma primo cod. civ. sono dovuti sulla somma rivalutata soltanto dalla data della liquidazione, è applicabile anche ai crediti di valore, giacché anche per detti crediti il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore nel periodo di decorrenza comune una duplice liquidazione dello stesso danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)