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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34638 del 24/11/2022 (Rv. 666359 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamenti bancari - Presunzione “iuris tantum” ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Operatività - Presupposti - Onere della prova a carico dell’Ufficio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666359-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamenti bancari, l'operatività della presunzione "iuris tantum" prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che venga fornita la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, anche intestato a terzi, il cui onere grava sull'Amministrazione finanziaria, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa creditoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i giudici di merito avessero invertito l'onere della prova, desumendo la non operatività del meccanismo presuntivo dal fatto che le movimentazioni sottese alle riprese non facevano mai riferimento all'unico conto corrente intestato al contribuente).

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)