Sez. 5 - , Ordinanza n. 6874 del 08/03/2023 (Rv. 667379 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Accertamenti bancari - Art. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. n. 600 del 1973 nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023 - Ricostruzione del reddito - Considerazione dell'incidenza percentualizzata dei costi - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di accertamenti bancari di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2023, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)