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Sez. U, Sentenza n. 20214 del 27/03/2014 Ud. (dep. 15/05/2014) Rv. 259078 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Rigetto illegittimo della richiesta di giudizio abbreviato incondizionato - Rimedi - Recupero dello sconto di pena all'esito del dibattimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259078-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO

Il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio. (Fattispecie in tema di richiesta di giudizio abbreviato formulata in udienza preliminare e dichiarata intempestiva in base a un'errata interpretazione del termine preclusivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)