Sez. L, Sentenza n. 11037 del 12/05/2006 (Rv. 589058 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Inquadramento del lavoratore - Criteri - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi dalla motivata valutazione di tre fasi tra di loro ordinate in successione, consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta; b) nell'individuazione delle qualifiche o gradi previsti dalla normativa applicabile nel singolo caso (contratto collettivo ovvero regolamento del personale ad esso equiparabile); c) nel raffronto dei risultati di tali due indagini. Pertanto, se risulta omessa da parte del giudice del merito la motivata indicazione e valutazione della seconda di dette fasi, ne deriva l'errata applicazione dell'art. 2103 cod. civ., restando l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione (come le altre fasi del predetto "iter" logico-giuridico dell'inquadramento), anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva applicabile. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la cui motivazione era stata erroneamente trascurata la seconda delle summenzionate fasi - non riportandosi il contenuto della specifica disposizione del regolamento del personale che indicava il contenuto delle mansioni della classe di appartenenza del lavoratore dipendente e quello delle mansioni della classe attribuitagli giudizialmente e, quindi, non riferendosi in base a quale criterio ermeneutico fosse stata interpretata la relativa normativa contrattuale-regolamentare - e, pertanto, pervenendosi all'erronea applicazione dell'art. 2103 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)