Sez. U, Sentenza n. 12190 del 14/06/2016 (Rv. 639970 - 01)
CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Società consortile - Rapporti con i consorziati agli effetti fiscali del "ribaltamento" di costi e ricavi - Accertamento di merito - Onere probatorio.
CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 ter, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, Legge 21/05/1981 num. 240 art. 4, Legge 05/10/1991 num. 317 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)