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Sez. L, Sentenza n. 2690 del 23/04/1985 (Rv. 440475 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - SPESE NECESSARIE PER RECARSI PRESSO IL NORMALE LUOGO DI LAVORO - SOPPORTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440475-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - SPESE NECESSARIE PER RECARSI PRESSO IL NORMALE LUOGO DI LAVORO - SOPPORTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - CONSEGUENZE.*

Il lavoratore subordinato - salvo una diversa espressa disciplina dettata dalle parti - deve in generale sopportare a proprio carico le spese necessarie per recarsi presso il normale luogo di lavoro giacché il trasferimento del dipendente medesimo dalla propria abitazione al luogo di lavoro, e viceversa, resta di per sè estraneo alla economia del rapporto dato che esclusivamente in quel luogo inizia a decorrere, e viene a terminare, l'orario di servizio, a nulla rilevando a tal fine l'esistenza del cosiddetto rischio in itinere oggetto di tutela previdenziale contro gli infortuni. (nella specie la C.S. ha confermato la valutazione del giudice del merito secondo cui la previsione di una speciale indennità - contemplata da un accordo aziendale specificamente in favore dei lavoratori addetti a turni cosiddetti spezzati, che sopportavano un maggior disagio col fatto di dover effettuare più volte al giorno il trasferimento dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa - non poteva ritenersi estesa anche a quei lavoratori che, in quanto addetti a turni continui, sopportavano il disagio di un unico trasferimento al giorno, né gli stessi avevano diritto al rimborso delle spese di locomozione che la normativa del contratto collettivo di categoria - art. 40 C.C.n.L. 19 giugno 1976 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori - ricollegava soltanto alla preventiva ed espressa autorizzazione da parte del datore di lavoro). (V 1716/84, mass n 433790; (V 2095/81, mass n 412817).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)