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Sez. L, Sentenza n. 1716 del 13/03/1984 (Rv. 433790 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - SOMME DESTINATE A REINTEGRARE IL LAVORATORE DELLE SPESE SOPPORTATE PER I MEZZI DI TRASPORTO NECESSARI PER RECARSI SUL POSTO DI LAVORO USUALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433790-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - SOMME DESTINATE A REINTEGRARE IL LAVORATORE DELLE SPESE SOPPORTATE PER I MEZZI DI TRASPORTO NECESSARI PER RECARSI SUL POSTO DI LAVORO USUALE - INCLUSIONE.*

La corresponsione in via continuativa, ancorché non alla generalità dei dipendenti e sotto Forma di elargizione concessa a titolo di liberalità, di somme destinate a reintegrare il lavoratore delle spese sopportate per i mezzi di trasporto necessari a recarsi sul posto di lavoro usuale, costituisce emolumento soggetto a contribuzione assicurativa, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 che esclude dalla retribuzione imponibile solo le dazioni espressamente a tal fine elencate, fra le quali non è individuabile tale emolumento neppure sotto il profilo delle elargizioni o gratifiche concesse una tantum per eventi eccezionali e non ricorrenti. (V 4313/80, mass n 408180; (V 1308/79, mass n 397562; (V 5749/78, mass n 395548).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)