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Sez. L, Sentenza n. 5604 del 25/06/1987 (Rv. 454077 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - NECESSITÀ - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEI FATTI GIURIDICI DEDOTTI DALL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454077-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - NECESSITÀ - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEI FATTI GIURIDICI DEDOTTI DALL'ATTORE - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la Determinazione della materia del contendere va fatta, anzitutto, con riferimento alla domanda e cioè al contenuto della pretesa e ai fatti dedotti a fondamento di questa, che il giudice, peraltro, può qualificare liberamente sotto l'aspetto giuridico. L'eccezione del convenuto può costituire fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza che non possa già radicarsi, in concreto, sulla base della domanda, ma non può importare l'esclusione di tale Competenza ove essa sia già ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale della domanda; in particolare, sono irrilevanti, ai cennati fini della individuazione del giudice competente, la contestazione, da parte del convenuto, dei fatti giuridici dedotti dall'attore a fondamento della domanda. (Conf 527/79, mass n 396641).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)