Sez. L, Sentenza n. 2509 del 21/03/1997 (Rv. 503160 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Competenza per materia - Riferimento alla domanda - Necessità - Eccezioni proposte dal convenuto - Rilevanza - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO
Ai fini della individuazione del giudice competente "ratione materiae", la determinazione della materia del contendere deve essere compiuta con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti posti a fondamento di essa, che il giudice può peraltro liberamente qualificare sotto l'aspetto giuridico, fermo restando che le eccezioni del convenuto, mentre non possono comportare l'esclusione della competenza individuata secondo i criteri suddetti, possono tuttavia concorrere alla sua individuazione quando essa non possa radicarsi in concreto con esclusivo riferimento al contenuto della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)