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Sez. 1, Sentenza n. 527 del 24/01/1979 (Rv. 396641 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - NECESSITA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEI FATTI GIURIDICI DEDOTTI DALL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396641-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - NECESSITA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DEI FATTI GIURIDICI DEDOTTI DALL'ATTORE - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la Determinazione della materia del contendere va fatta, anzitutto, con riferimento alla domanda e cioe al contenuto della pretesa e ai fatti dedotti a fondamento di questa, che il giudice, peraltro, puo qualificare liberamente sotto l'aspetto giuridico. L'eccezione del convenuto puo costituire fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza che non possa gia radicarsi, in concreto, sulla base della domanda, ma non puo importare l'esclusione di tale Competenza ove essa sia gia ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale della domanda. In particolare sono irrilevanti, ai cennati fini della individuazione del giudice competente, la contestazione da parte del convenuto, dei fatti giuridici dedotti dall'attore a fondamento della domanda. (Conf 4495/78, mass n 394166; (Conf 3517/78, mass n 393004; (Conf 2906/76, mass n 381671).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)