Sez. 2, Sentenza n. 115 del 11/01/1982 (Rv. 417802 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RINUNCIA - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN MODO SPECIFICO - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI ABBANDONO O RINUNCIA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RINUNCIA - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN MODO SPECIFICO - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI ABBANDONO O RINUNCIA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*
L'Obbligo di decidere da parte del giudice presuppone, a norma dell'art. 112 cod. proc. civ., una istanza di parte, che abbia formulato una specifica conclusione sulla quale il giudice deve emettere una pronunzia di accoglimento o di rigetto. Pertanto, qualora la parte, comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie conclusioni in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte devono presumersi abbandonate o rinunciate (salvo che siano connesse con quelle specificamente formulate ovvero risulti dalla condotta processuale della parte stessa che questa abbia inteso tener ferma l'istanza materialmente non riproposta) ed il giudice deve limitare il proprio potere-dovere decisorio a quelle espressamente riproposte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)