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Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 05/02/1987 (Rv. 450696 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - FORMULAZIONI IN MODO SPECIFICO - DOMANDE ESECUZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONI DI ABBANDONO O DI RINUNCIE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450696-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - FORMULAZIONI IN MODO SPECIFICO - DOMANDE ESECUZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONI DI ABBANDONO O DI RINUNCIE - LIMITI.*

Qualora la parte, comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte devono presumersi abbandonate o rinunciate, salvo che siano connesse con quelle specificatamente formulate ovvero risulti dalla condotta processuale della parte che questa abbia inteso tener ferma l'istanza materialmente non riproposta. (Conf 115/82, mass n 417802).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)