Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987 (Rv. 453303 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELLO ISTRUTTORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - CONCLUSIONI - DOMANDE O ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI ABBANDONO O RINUNCIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELLO ISTRUTTORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - CONCLUSIONI - DOMANDE O ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI ABBANDONO O RINUNCIA.*
Come si desume dal combinato degli artt. 112, 189, primo comma, e 277, primo comma, cod. proc. civ., l'Obbligo di decidere, la cui osservanza dà luogo al vizio di omessa pronuncia, presuppone una istanza della parte che abbia un contenuto concreto e sia stata formulata in una specifica conclusione sulla quale il giudice debba emettere una statuizione di accoglimento o di rigetto. Da tale principio, valido anche per il giudizio di appello in virtù del richiamo fatto alle citate Disposizioni dall'art. 359 cod. proc. civ., discende che qualora la parte abbia precisato in modo specifico le proprie conclusioni nell'apposita udienza, le domande e le eccezioni non riproposte devono presumersi abbandonate o rinunciate e il giudice deve limitare il proprio potere-dovere decisorio a quelle espressamente riproposte. (Conf 1132/87, mass n 450696; (Conf 115/82, mass n 417802).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)