Sez. L, Sentenza n. 619 del 01/02/1989 (Rv. 461696 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO CONTRO LA VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO CONTRO LA VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Lo svolgimento di compiti propri di una qualifica superiore a quella rivestita, avvenuto contro la volontà del datore di lavoro, non attribuisce il diritto alla cosiddetta promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., non essendo a tal fine invocabile la norma dell'art. 2126 dello stesso codice, la quale, senza equiparare il contratto di lavoro invalido a quello valido, disciplina gli effetti del rapporto di lavoro invalido per il solo tempo in cui esso ha avuto corso. (V 9063/87, mass n 456329; (V 7007/87, mass n 455181).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)