Sez. L, Sentenza n. 8260 del 28/07/1995 (Rv. 493467 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO | Salvaguardia degli effetti - Carattere esclusivamente retrospettivo - Vincolo alla continuazione del rapporto e diritto del lavoratore all'espletamento di determinate mansioni - Esclusione - Successiva costituzione di un rapporto valido - Irrilevanza delle precedenti mansioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO
In caso di nullità o annullabilità del contratto di lavoro, l'inefficacia di tali vizi per il periodo in cui il rapporto ha avuto attuazione, prevista dall'art. 2126 cod. civ., opera retrospettivamente, senza vincolare le parti alla continuazione del rapporto né determinare tutti quegli effetti del rapporto di lavoro non compatibili con l'inesistenza dell'obbligazione lavorativa. In particolare, quindi, non è applicabile la norma, posta dall'art. 2103 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 13 legge n. 300/1970), secondo cui il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte e, nel caso in cui al rapporto viziato da nullità o annullabilità segua la costituzione di un rapporto valido, ai fini di quest'ultimo non rilevano le mansioni svolte dal lavoratore nella fase precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)