Sez. U, Sentenza n. 7345 del 27/07/1998 (Rv. 517518 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Configurabilità - Condizion i- Controversia fra privati non coinvolgente la pubblica amministrazione - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
In una controversia fra privati nella quale non sia coinvolta la pubblica amministrazione il regolamento di giurisdizione è inammissibile ancorché il giudice adito debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a disapplicare provvedimenti amministrativi, in quanto data la estraneità dell'amministrazione pubblica al giudizio, le questioni suddette attengono al merito e non alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)