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Sez. L, Sentenza n. 9773 del 08/11/1996 (Rv. 500425 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ | Lavoratori turnisti - Lavoro domenicale - Diritto a specifica indennità - Sussistenza - Limiti - Trattamento complessivo differenziato e più vantaggioso rispetto a quello degli altri lavoratori - Idoneità a compensare il lavoro di domenica - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500425-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ

La prestazione di lavoro svolta di domenica, anche se compensata dal riposo in giornata non festiva, da diritto ad una adeguata forma di remunerazione, la quale peraltro non deve necessariamente concretarsi in una apposita indennità, potendo consistere in altri vantaggi o essere ricompresa in un trattamento complessivo differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti. Ne consegue che in ipotesi di attività lavorativa programmata secondo turni implicanti il lavoro domenicale con riposo compensativo, qualora la contrattazione collettiva preveda per il personale addetto un trattamento complessivo differenziato rispetto a quello dei dipendenti non assoggettati a turni, il giudice investito di una domanda di compenso aggiuntivo per lavoro domenicale deve stabilire se l'intera differenza di trattamento o la parte di essa non imputabile a specifiche cause sia diretta a compensare la maggiore penosità del lavoro domenicale e sia a tal fine adeguata(dovendo peraltro presumersi che il trattamento differenziato associato alla turnazione sia diretto a compensare specificamente anche la penosità delle prestazioni rese la domenica) e in caso negativo dovrà determinare il compenso aggiuntivo assumendo a parametro di riferimento il supplemento di retribuzione previsto dalle fonti collettive per il lavoro festivo o, in mancanza, il compenso per il lavoro straordinario nella misura stabilita nelle stesse fonti o, in difetto, in quella minima legale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)